ICI anno 2009
- Aliquote per l'anno 2009
- Deliberea di Consiglio Comunale n. 3/2007
- Valore sul quale calcolare l'ici
- Aree Fabbricabili
- Chi deve pagare?
- Abitazione Principale
- Detrazioni
- Come e quando Pagare?
- Cosa fare se si paga in ritardo?
- Presentazione dei ricorsi
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Aliquote per l'anno 2009 |
ICI - Aliquote
Il Consiglio Comunale nella seduta del 27/4/2010 ha riconfermato le seguenti aliquote ICI, già in vigore dall’anno 2007:
- aliquota ordinaria del 5,5 per mille per i fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte ad eccezione delle case a disposizione dei familiari o concesse in uso gratuito.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3/2007 |
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Valore sul quale calcolare l'I.C.I. |
ICI - Base imponibile
La base imponibile per i fabbricati è data dall'intera rendita catastale in atti al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.);
- per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, posti barca ecc.) ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale (per i quali si utilizzano i costi contabili);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.
La base imponibile per i terreni agricoli è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (l'esenzione non opera per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9)
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Aree fabbricabili |
Come calcolare il valore delle aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore
Per individuare il valore dell’A.F. (con limitazione del potere di accertamento da parte del Comune se l’imposta è versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, art. 59 D.Lvo 446/1997) , è necessario individuare :
- la zona in cui l’area è inserita nel Piano Regolatore Generale vigente;
- la superficie fondiaria del lotto oggetto dell’intervento, da rilievo fatto da professionista, nel dispositivo edilizio o dalle risultanze catastali (consistenze dei mappali catastali interessati).
- il valore a mq. di superficie fondiaria a seconda dello stato giuridico dell’area (strumento edilizio operativo, strumento attuativo operativo o semplice stato di inserimento dell’area nel Piano Regolatore). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. 203/2005, convertito dalla L. 248/2005, "un'area e' da considerare comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
- moltiplicare la superficie fondiaria per il valore trovato (in relazione alla destinazione di Piano Regolatore, allo stato giuridico, alla durata dei lavori edilizi);
- al valore ottenuto applicare l’aliquota ICI relativa all’anno 2007 (5,5 per mille).
A tale scopo si allega copia della deliberazione del 2007 e del 2005 che riporta la tabella dei valori indicativi di riferimento delle aree fabbricabile site nel Comune di CASTEL ROZZONE
Normativa di riferimento:
Art. 5, comma 5, D.L.vo 504/1992.
Art. 59, comma 1, lett. g, D.Lgs. 446/1997.
Art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. 203/2005, convertito dalla L. 248/2005.
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Chi deve pagare? |
L'imposta Comunale sugli Immobili è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;
- dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- dal locatario nei contratti di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile.
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Abitazione Principale |
Dall’anno 2008 l’abitazione principale è esente dall’ICI, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie da A/2 ad A/7.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le unità pertinenziali, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione, classificate nelle categorie C/2, C/6 o C/7 purché appartengano, anche pro quota, al titolare dell’abitazione e siano dallo stesso utilizzate.
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Detrazioni |
Detrazione per l'abitazione principale
Il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 3 del 12/4/2007 ha stabilito le seguenti detrazioni ICI per l'abitazione principale:
- detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (invariata rispetto all'anno scorso)
- maggiore detrazione di Euro 154,94 (detrazione aggiuntiva di 51,65 Euro) per le abitazioni principali di tutti i cittadini, pensionati e non che abbiano un reddito inferiore al trattamento minimo di pensione INPS.
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Come e quando pagare? |
Entro il 16 giugno 2010 (primo giorno non festivo successivo al 16 giugno) il contribuente è tenuto a versare un acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, in proporzione ai mesi di possesso. Se l'immobile è posseduto per l'intero anno, l'importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell'anno precedente.
E' inoltre possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Dal 1 al 16 dicembre (primo giorno non festivo successivo al 16 dicembre) i contribuenti che non hanno provveduto a versare l'intera imposta devono effettuare il pagamento della quota a saldo.
Il versamento può essere effettuato: - con l'apposito bollettino di conto corrente postale n. 88608807, intestato a EQUITALIA ESATRI S.p.A. CASTEL ROZZONE - BG – ICI disponibile presso gli uffici Comunali. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, a macchina o in stampatello; - con modello F24, anche con compensazione, dell'Agenzia delle Entrate disponibile presso le banche, gli uffici postali.
In caso di possesso di più immobili situati nel Comune di Castel Rozzone si deve effettuare un unico versamento.
In caso di contitolarità (per es: comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Per le parti comuni dell'edificio (p.es: l'alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
In caso di successione, l'erede è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta come segue:
- A nome del de cuius, calcolando l'importo sulla base dei mesi e della quota di possesso fino alla data del decesso:
- A nome dell'erede (o degli eredi), calcolando l'imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell'anno (o fino alla data di vendita).
L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
Dichiarazione eventi anno 2009
Dichiarazione ICI 2009
Per gli eventi accaduti nel 2009 la dichiarazione ICI dovrà essere presentata nel 2010, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, con modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il modello approvato nell'anno 2009 è utilizzabile anche per gli anni successivi.
Non è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è il modello utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Il modello è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, per tutti gli altri atti formati o autenticati da tale data.
Di seguito si riportano le fattispecie più significative per le quali permane l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI:
- immobili che godono di riduzioni dell’imposta;
- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria;
- immobili oggetto di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC.FA);
- immobili assegnati a soci di cooperativa edilizia;
- variazioni di caratteristiche dell’area (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);
- compravendita o variazione di valore dell’area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
- immobili posseduti da persone giuridiche interessate da fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004;
- immobili oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
- immobili oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
La dichiarazione, potrà essere:
- consegnata entro il 31/7/10 in P.zza Castello n. 2, Ufficio Tributi, piano terra nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00
martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00
sabato dalle ore 8.30 alle 12.30; - spedita con raccomandata semplice entro il 31/7/10 in P.zza Castello n. 2, 24040 - CASTEL ROZZONE - BG.
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Cosa fare se si paga in ritardo? |
Ravvedimento operoso
Acconto 2009
I contribuenti che hanno omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento dell'acconto 2009 possono usufruire del ravvedimento operoso, secondo le modalità seguenti:
- effettuando un versamento entro 30 giorni dalla scadenza (dal 17/06/2009 al 16/7/2009 compresi), maggiorato della sanzione ridotta, pari al 2,5% e degli interessi, calcolati al tasso del 3% annuo;
- effettuando un versamento oltre i 30 giorni dalla scadenza (dal 17/07/2009 ed entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009) maggiorato della sanzione ridotta, pari al 3% e degli interessi, calcolati al tasso del 3% annuo (1% annuo dal primo gennaio 2010).
Saldo 2009
I contribuenti che hanno omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento del saldo 2009 possono usufruire del ravvedimento operoso, secondo le modalità seguenti:
- effettuando un versamento entro 30 giorni dalla scadenza (dal 17/12/2009 al 15/01/2010 compresi), maggiorato della sanzione ridotta, pari al 2,5% e degli interessi, calcolati al tasso del 3% annuo (1% annuo dal primo gennaio 2010);
- effettuando un versamento oltre i 30 giorni dalla scadenza (dal 16/01/2010 ed entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009) maggiorato della sanzione ridotta, pari al 3% e degli interessi, calcolati al tasso del 1% annuo.
Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:
IMPOSTA + SANZIONE RIDOTTA + INTERESSI:
Imposta = importo non pagato
Sanzione ridotta = 2,5% dell'imposta (nel caso di versamento entro i 30 giorni) o 3 % dell'imposta (versamento oltre i 30 giorni);
Interessi = sono conteggiati in base ai giorni di ritardo, decorrenti dalla scadenza di legge fino alla data di effettivo versamento.
Il tasso applicato è pari al 3% annuo (1% annuo dal primo gennaio 2010), con maturazione giorno per giorno, dalla data di scadenza del pagamento alla data di versamento.
Il pagamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso va effettuato utilizzando lo stesso modulo previsto per i versamenti ordinari.
Il bollettino per il pagamento, in caso di ravvedimento operoso, deve essere compilato in tutte le sue parti, come per i versamenti ordinari. In particolare occorre:
- indicare la somma di imposta, sanzione ridotta e interessi, quale importo da versare, arrotondata all’unità di euro;
- nei campi descrittivi delle fattispecie a cui si riferisce il versamento indicare solo l’importo dell’imposta;
- barrare “Acconto” o “Saldo” a seconda del caso;
- barrare la casella “Ravvedimento operoso”;
- indicare il periodo di imposta che si intende regolarizzare.
Versamento con il modello F24:
- barrare la casella “Ravv”. La casella deve essere barrata con riferimento a tutti i valori del ravvedimento operoso, ovvero imposta, sanzioni e interessi;
- barrare “Acconto” o “Saldo” a seconda del caso;
- indicare il codice tributo che individua il versamento interessato;
- il codice 3907 per la sanzione ridotta;
- il codice 3906 per gli interessi;
- indicare il periodo di imposta che si intende regolarizzare;
- indicare, come nel caso del versamento ordinario, il numero di immobili e le altre informazioni richieste.
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Presentazione dei ricorsi |
Modalità di contestazione degli avvisi di liquidazioni o di accertamento
Contro gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di accertamento e il rifiuto alla restituzione dell’imposta è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, Viale Giulio Cesare n. 18.
Il ricorso deve essere prodotto in carta legale, entro 60 giorni dalla data di notifica degli atti sopraccitati, (tenendo conto del periodo di sospensione estiva dal 1 agosto al 15 agosto) mediante notifica al Comune di Castel Rozzone con una delle seguenti modalità:
- a mezzo ufficiale giudiziario, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura penale;
- a mezzo di servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico (senza busta), raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si considera proposto al momento della spedizione;
- mediante consegna diretta presso l’Ufficio di Protocollo del Comune di Castel Rozzone negli orari di apertura.
Successivamente, il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/92.


