Come e quando pagare?
Entro il 18 giugno 2007 (primo giorno non festivo successivo al 16 giugno) il contribuente è tenuto a versare un acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, in proporzione ai mesi di possesso. Se l'immobile è posseduto per l'intero anno, l'importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell'anno precedente.
E' inoltre possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 18 giugno.
Dal 1 al 17 dicembre (primo giorno non festivo successivo al 16 dicembre) i contribuenti che non hanno provveduto a versare l'intera imposta devono effettuare il pagamento della quota a saldo.
Il versamento può essere effettuato: - con l'apposito bollettino di conto corrente postale n. 187245, intestato a EQUITALIA BERGAMO S.p.A. PROV. BG – ICI – AGENTE RISCOSSIONE disponibile presso gli uffici Comunali. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, a macchina o in stampatello; - con modello F24, anche con compensazione, dell'Agenzia delle Entrate disponibile presso le banche, gli uffici postali.
In caso di possesso di più immobili situati nel Comune di Castel Rozzone si deve effettuare un unico versamento.
In caso di contitolarità (p.es: comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Per le parti comuni dell'edificio (p.es: l'alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
In caso di successione, l'erede è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta come segue:
1. A nome del de cuius, calcolando l'importo sulla base dei mesi e della quota di possesso fino alla data del decesso:
2. A nome dell'erede (o degli eredi), calcolando l'imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell'anno (o fino alla data di vendita).
L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
E' inoltre possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 18 giugno.
Dal 1 al 17 dicembre (primo giorno non festivo successivo al 16 dicembre) i contribuenti che non hanno provveduto a versare l'intera imposta devono effettuare il pagamento della quota a saldo.
Il versamento può essere effettuato: - con l'apposito bollettino di conto corrente postale n. 187245, intestato a EQUITALIA BERGAMO S.p.A. PROV. BG – ICI – AGENTE RISCOSSIONE disponibile presso gli uffici Comunali. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, a macchina o in stampatello; - con modello F24, anche con compensazione, dell'Agenzia delle Entrate disponibile presso le banche, gli uffici postali.
In caso di possesso di più immobili situati nel Comune di Castel Rozzone si deve effettuare un unico versamento.
In caso di contitolarità (p.es: comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Per le parti comuni dell'edificio (p.es: l'alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
In caso di successione, l'erede è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta come segue:
1. A nome del de cuius, calcolando l'importo sulla base dei mesi e della quota di possesso fino alla data del decesso:
2. A nome dell'erede (o degli eredi), calcolando l'imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell'anno (o fino alla data di vendita).
L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.